Un soggiorno nella storia e nella natura della Penisola Sorrentina, il paradiso dei sub e degli amanti del mare

 

AVVERTENZE PER IL VIAGGIATORE

Il viaggiatore deve leggere attentamente le Condizioni Generali che seguono perché esse regolano i rapporti con l’Organizzatore, quale risulta dalla scheda tecnica in calce.

L’organizzatore indica nella scheda tecnica gli estremi dell’autorizzazione amm.va che lo abilitano all’attività di organizzazione e di vendita dei pacchetti turistici; gli estremi della polizza assicurativa che copre la sua responsabilità civile; il periodo di validità del catalogo o degli eventuali programmi fuori catalogo, il corso dei cambi in vigore, nonché fornisce ogni altra indicazione ritenuta utile per il viaggiatore.
I pacchetti turistici, che vengono di prassi definiti servizio tutto compreso,  hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso venduti od offerti in vendita, ad un prezzo forfettario, di durata superiore  alle 24 ore o comunque  comprendenti almeno  una notte, che siano costituiti da almeno due dei seguenti tre elementi:

  1. trasporto ;
  2. alloggio;
  3. servizi turistici non accessori al trasporto e all’albergo e che costituiscano parte significante del pacchetto turistico.

Il viaggiatore dovrà altresì prestare particolare attenzione alle polizze assicurative che risultano comprese nella quota di iscrizione ed è consigliabile, dato  il costo modesto, stipulare in ogni caso una polizza assicurativa la quale copra le spese di annullamento del viaggio prima della partenza, infortuni , tragitti, spese di  rimpatrio in caso di incidenti e malattie. Con il decreto ministeriale del 23.7.99 è stato emanato il Regolamento per la gestione e il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia per il consumatore di pacchetto turistico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al quale il viaggiatore potrà rivolgersi in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore per essere tutelato o in ordine al  rimborso del prezzo versato o in ordine al suo rimpatrio. Il Fondo dovrà altresì fornire un’immediata disponibilità  economica in caso di rientro forzato del viaggiatore da Paesi Extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. L’agenzia di viaggio o chi vende il pacchetto turistico realizzato dall’Organizzatore non risponde degli obblighi nascenti dall’organizzazione del viaggio ma resta sempre obbligata per il fatto proprio e per l’attività di intermediario e ciò nei limiti previsti dalle leggi e dalle convenzioni internazionali. Il viaggiatore deve preventivamente informarsi presso il venditore  su quale sia la documentazione necessaria per utilizzare il pacchetto turistico, di norma indicata nell’opuscolo informativo o nel separato programma di viaggio e deve prestare particolare attenzione alla normativa di comportamento da adottare nei luoghi di viaggio come indicata dall’organizzatore. La classificazione alberghiera indicata in catalogo o nel programma separato di viaggio risponde agli standard del Paese in cui il servizio viene effettuato ed è quindi bene che il viaggiatore si informi presso il venditore sulla tipologia dei servizi.

Il viaggiatore ha diritto a ricevere una copia scritta del contratto di viaggio, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore.

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 (Contratto di viaggio)

Il contratto di viaggio è l’accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore in virtù del quale quest’ultimo fornisce al primo dietro corrispettivo un insieme di servizi costituiti dal pacchetto turistico.

ART. 2 (Contenuto del contratto di viaggio)

Il contratto di viaggio è composto, oltre che dalle avvertenze che precedono e dalle condizioni generali che seguono, dalla descrizione del pacchetto turistico contenuta nel presente catalogo  ovvero nel programma separato di viaggio , dalle condizioni speciali che sono costituite da un modulo anch’esso separato nel quale sono indicati l’organizzatore, i dati del viaggiatore, compreso un recapito telefonico, il servizio tutto compreso offerto dallo stesso, la quota di iscrizione e di partecipazione con eventuali supplementi, i requisiti che deve possedere il viaggiatore per l’utilizzazione del pacchetto turistico e relativi in particolare al passaporto, ai visti ed ai certificati sanitari, il tasso di cambio applicato, le polizze assicurative facoltative, l’acconto, eventuali accordi specifici, l’eventuale numero minimo di partecipanti previsto. Nel sottoscrivere le condizioni speciali il viaggiatore deve tener bene a mente che esso da per letto ed accettato per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso sia il pacchetto turistico sia le avvertenze e le presenti condizioni generali.

ART. 3 (Normativa applicabile)

Il contratto di viaggio è disciplinato dalle condizioni speciali e dalle condizioni generali nonché, per quanto nelle stesse non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge italiana in materia e specialmente dal decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 e dalla legge 29 dicembre 1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, oltre  che dalle disposizioni del codice civile e dalle convenzioni internazionali in materia se e in quanto applicabili.

ART. 4 (Conclusione del contratto di viaggio e comunicazione al viaggiatore)

Il contratto di viaggio si intende concluso nel momento in cui l’organizzatore conferma al viaggiatore presso il venditore l’accettazione alle condizioni speciali relative all’acquisto del pacchetto turistico, come risultanti dal modulo dallo stesso sottoscritto e/o da eventuali allegati allo stesso nonché dal catalogo che precede ovvero da altro separato programma. Ogni comunicazione dell’organizzatore verrà effettuata al viaggiatore presso il venditore.
Le indicazioni dell’organizzatore relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti di cui all’art. 2 verranno dallo stesso tempestivamente fornite al viaggiatore prima dell’inizio del viaggio.

ART. 5 (Revisione del prezzo del pacchetto turistico)

Il prezzo del pacchetto turistico e degli eventuali accessori, come indicato nelle condizioni speciali in conformità dei listini predisposti dall’organizzatore, potrà successivamente all’accettazione ed entro venti giorni prima della partenza essere modificato dall’organizzatore solo in dipendenza di variazione del tasso di cambio applicato, nonché in dipendenza di variazioni del costo di trasporto, del carburante dei diritti e delle tasse quali, a titolo esemplificativo, le tasse di imbarco o sbarco nei porti e/o negli aeroporti.

ART. 6 (Prenotazione, saldo del prezzo del pacchetto turistico, penale per mancato versamente del saldo)

Il viaggiatore al momento della prenotazione, che si perfeziona con la sottoscrizione delle condizioni speciali,  è tenuto a corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo. Il saldo dovrà essere corrisposto almeno 30 giorni prima della partenza ovvero entro l’eventuale differente termine indicato nelle condizioni speciali.
Se la richiesta di prenotazione verrà effettuata entro i 30 giorni dalla partenza, il viaggiatore dovrà versare per intero il prezzo del pacchetto turistico.
Il viaggiatore che non saldi il prezzo nei termini indicati perderà a titolo di penale l’acconto versato e il contratto di viaggio dovrà ritenersi risolto di diritto. Il venditore che indichi erroneamente all’organizzatore che l’acconto o il saldo del prezzo sono stati versati dal viaggiatore ne risponderà direttamente nei confronti dell’organizzatore.

ART. 7 (Recesso del viaggiatore, risarcimento del danno da parte dell'organizzatore)

Il viaggiatore può recedere dal contratto di viaggio, senza pagare penali nei  seguenti casi:

    1. revisione da parte dell’organizzatore del prezzo del pacchetto turistico nei casi indicati all’art.5,  se superiore al 10%;b) comunicazione da parte dell’organizzatore presso il venditore del mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti al viaggio.
    2. modifica di una parte essenziale del pacchetto turistico formulata dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto almeno trentasei ore prima della partenza e nella quale siano indicati il tipo di modifica e la variazione del prezzo.

In tali casi il viaggiatore ha diritto a richiedere o la restituzione entro 7 giorni  lavorativi di tutte le somme sino al quel momento versate all’organizzatore o, a sua scelta, a fruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza di prezzo.
La mancata comunicazione scritta  di rifiuto alla modifica da parte del viaggiatore entro due giorni lavorativi da quando l’organizzatore la  trasmette presso il venditore equivale ad accettazione della nuova proposta dell’organizzatore.
Se il viaggiatore deposita detta comunicazione presso il venditore, quest’ultimo assume l’obbligo di trasmetterla all’organizzatore entro il suddetto termine.
Nell’ipotesi in cui il viaggiatore rifiuti per iscritto la modifica e richieda la restituzione delle somme sino a quel momento versate, l’organizzatore sarà tenuto anche a corrispondergli  il risarcimento dell’effettivo danno procurato nei limiti di cui  all’art. 14.
Detto risarcimento non sarà comunque dovuto ove la cancellazione  e/o la modifica del pacchetto turistico dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti come indicato nelle condizioni speciali ed il viaggiatore ne sia stato informato in forma scritta presso il venditore almeno venti giorni prima della partenza ovvero in caso di forza maggiore.

ART. 8 (Penale per annullamento a carico del viaggiatore)

Il viaggiatore che annulla il viaggio prima della partenza all’infuori dei casi indicati all’art. 7 o non si presenta alla partenza o non ritira la documentazione di viaggio presso il venditore entro i termini indicati , perderà la quota di iscrizione nonché quella relativa alle polizze assicurative facoltative eventualmente richieste. Sarà inoltre tenuto al pagamento di una penale in favore dell’organizzatore a secondo della seguente tipologia di viaggio:
A) Pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale con soggiorni in albergo, residence, appartamenti, ville e villaggi con formula alberghiera:
- 10% della quota di partecipazione fino a 15 giorni prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione fino a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

B) Pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa speciale o IT con voli noleggiati o speciali (fino a 5ore di volo non-stop) con soggiorni in albergo, residence, appartamenti, ville e villaggi con formula alberghiera:
- 10% della quota di partecipazione fino a 21 giorni prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 14 a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione  dopo tali termini.

C) Pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa speciale o IT con soggiorni in albergo residence, appartamenti, ville e villaggi con formula alberghiera:
- 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione  da 9 a 3 giorni lavorativi   (escluso il sabato) prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

D) Pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa speciale o IT con soggiorni previsti su imbarcazioni da crociera:
- 50% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

ART. 9 (Penale per annullamento a carico dell'organizzatore)

L’organizzatore che dopo l’accettazione annulla il pacchetto turistico all’infuori delle ipotesi previste all’art 7, verserà al viaggiatore entro sette giorni lavorativi dall’annullamento il doppio delle somme da quest’ultimo effettivamente versate e ricevute .

ART. 10 (Sostituzione del viaggiatore)

Il viaggiatore, informandone l’organizzatore almeno quattro giorni prima della partenza può farsi sostituire da altra persona nella utilizzazione  del pacchetto turistico a condizione che
- tale persona entro tale termine comunichi per iscritto all’organizzatore di voler subentrare in tutti i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto di viaggio e possieda i requisiti previsti nelle condizioni speciali;
In tal caso sia il viaggiatore iniziale che quello subentrante resteranno comunque solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore del prezzo dovuto per il pacchetto turistico e il viaggiatore subentrante dovrà possedere tutti i requisiti previsti, quali quelli relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, per utilizzare il pacchetto turistico.
Ove il terzo fornitore nel servizio non accetti con giustificato motivo detta sostituzione, l’organizzatore curerà di comunicarlo tempestivamente al viaggiatore, che resterà dunque obbligato secondo quanto previsto nelle condizioni speciali.

ART. 11 (Modifiche prima della partenza)

E’ facoltà dell’organizzatore sostituire i vettori aerei e gli alberghi previsti nelle condizioni speciali con altri aventi analoghe caratteristiche ove ciò si rendesse necessario per motivi operativi o altra ragionevole causa.

ART. 12 (Modifiche dopo la partenza)

Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti nel contratto di viaggio non possa essere soddisfatta come previsto nelle condizioni speciali, l’organizzatore predisporrà analoghe soluzioni alternative senza alcun onere a carico del viaggiatore. Se ciò non sarà possibile o il
viaggiatore non accetta tali soluzioni con giustificato motivo, l’organizzatore  rimborserà a quest’ultimo la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quelle effettivamente eseguite nonché, a titolo di risarcimento del danno, gli eventuali ed indispensabili costi sostenuti e documentati a causa del disservizio.

ART. 13 (Responsabilità dell'organizzatore)

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a causa dell’inadempimento totale o parziale dei servizi contrattualmente dovuti con il pacchetto turistico sia che tali servizi siano direttamente resi da lui o dai suoi collaboratori  o agenti sia che gli stessi siano resi da terzi.
L’organizzatore non è responsabile quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto di viaggio è imputabile al viaggiatore, ivi comprese iniziative autonomamente assunte da questo ultimo nel corso della fruizione dei servizi turistici, ovvero quando l’evento :
- è derivato da fatto estraneo alla fornitura dei servizi previsti nel pacchetto turistico;
- è derivato da fatto del terzo, ivi compresi anche i prestatori di servizi di cui al pacchetto turistico, che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere,
- è derivato da caso fortuito cioè da un avvenimento che non poteva essere previsto o risolto con tutta la necessaria diligenza ovvero da causa di forza maggiore, intendendosi per questa ultima una circostanza esterna a chi l’adduce, anormale ed imprevedibile, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata.

ART. 14 (Limiti del risarcimento)

Il risarcimento dovuto dall’organizzatore  a causa dell’inadempimento totale o parziale degli obblighi nascenti dal pacchetto turistico non potrà in ogni caso essere superiore a quanto previsto dalle convenzioni internazionali in materia e precisamente la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’AJA nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e segg c.c., la Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’organizzatore e del venditore.
L’indennizzo deve intendersi limitato per ciascun viaggiatore a:
50.000 franchi oro germinal per danno alle persone;
2.000  franchi oro germinal per danno alle cose;
5.000 franchi oro germinal per qualsiasi altro danno.
Alla data del 1/8/00 la quotazione di un franco oro germinal era pari a lire 5.423, corrispondente a euro 2,801.

ART. 15 (Responsabilità del viaggiatore)

Il viaggiatore risponde nei confronti dell’organizzatore del pregiudizio a questo causato per sua colpa . In ogni caso, ove necessario, l’organizzatore appresta ogni rimedio utile per soccorrere il viaggiatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo restando il diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno.
Il viaggiatore risponde altresì di qualsiasi pregiudizio creato a terzi per suo fatto e colpa.

ART. 16 (Reclami del viaggiatore e tutela dell'organizzatore)

Il viaggiatore deve tempestivamente denunciare o all’organizzatore o al collaboratore dell’organizzatore, se presente, ogni mancanza nell’esecuzione del contratto rilevata in loco al fine di consentire all’organizzatore stesso sia di porvi immediatamente rimedio sia, in difetto, di denunciare il disservizio a chi è tenuto alla prestazione.
In ogni caso il consumatore deve presentare il reclamo al suo rientro nella località di partenza, con racc.ta con avviso di ricevimento, all’organizzatore entro 10 giorni dal termine dei servizi di cui al pacchetto turistico.
In difetto, lo stesso decadrà automaticamente da ogni diritto nei confronti dell’organizzatore.
L’organizzatore può richiedere ai  terzi responsabili di essere risarcito di tutte le somme versate o da versarsi al viaggiatore a causa dei disservizi a loro imputabili. Per tale motivo il viaggiatore resta in ogni caso obbligato a fornire tempestivamente all’organizzatore tutta la documentazione utile per consentirgli l’esercizio di tale diritto.

ART. 17 (Controversia)

Per qualsiasi controversia il viaggiatore può rivolgersi al giudice ordinario del luogo ove risulta residente ovvero allo sportello di Conciliazione della Camera di Commercio presente nella sede provinciale, sempre di sua residenza.

ART. 18 (Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della legge 269/98
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono compiuti all’estero.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI  NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi  considerare come fattispecie di organizzazione di viaggio o soggiorno organizzato ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della  Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) come ratificata dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1084 : art. 1, n. 3 e 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 relativamente alle previsioni diverse da quelle applicabili al contratto di viaggio. Detti contratti sono altresì disciplinati da tutte le  pattuizioni riferibili alla vendita del singolo servizio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono inoltre applicabili i seguenti articoli delle condizioni generali  sopra riportate senza che in ogni caso possa configurarsi ipotesi di vendita di pacchetto turistico: art. 6, art. 7, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13 e art. 15.

Organizzazione Tecnica: Immersi nella Natura by DIVING TOURS  S.r.l. – Massa Lubrense
  Aut. Reg.ne Campania. n. 366  rilasciata in data 25.11.2004
Polizza R.C..NAVALE ASSICURAZIONE S.p.A.  n. 00100000958

 

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